Statuto

1) L'ASMI - Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana - ha durata indeterminata. 

2) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi: 
a) Tutelare in ogni campo gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate; 
b) Collaborare e contribuire con ogni mezzo allo studio e alla risoluzione dei problemi concernenti la produzione, distribuzione e vendita di supporti e sistemi multimediali; 
c) Svolgere tutte le ulteriori attività che i suoi organi statutari riconoscono utili per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

3) Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte i soggetti che operano nel settore dei supporti e sistemi multimediali, fra cui le imprese, gli Enti e le Associazioni di categoria interessate. 

4) Per essere ammessi all'Associazione il richiedente deve presentare domanda nella quale fornisce tutti i dati richiestigli con il formulario, dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo integralmente e assumere l'impegno di versare le quote associative annuali ed i contributi dovuti. Sulle domande di ammissione all'Associazione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo. 

5) L'adesione all'Associazione comporta per il Socio l'osservanza delle delibere degli Organi statutari e la corresponsione della quota e dei contributi associativi annuali, i quali saranno dovuti nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e non potranno essere rivalutati. L'iscrizione è impegnativa anche agli effetti degli obblighi contributivi per l'anno decorrente dall'1 gennaio precedente la data di ammissione. L'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno qualora non sia stata presentata dal Socio dichiarazione formale di dimissioni mediante lettera raccomandata r.r. da inviarsi all'Associazione, presso la sede della stessa, almeno tre mesi prima del 31 dicembre dell'anno in corso al momento delle dimissioni. Le quote devono essere versate entro il 30 giugno di ogni anno. E’ esclusa qualsivoglia limitazione della partecipazione alle attività associative in relazione alla eventuale temporaneità della appartenenza all’Associazione. La qualità di Socio e le relative quote e contributi sono inalienabili e intrasmissibili, salvo il trasferimento per causa di morte. 

6) La qualità di Socio si perde: 
a) per dimissioni, secondo quanto stabilito dell'art. 5; 
b) per cessazione qualora il Socio non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; 
c) per esclusione, deliberata in modo inappellabile dall'Assemblea dell'Associazione, per non avere ottemperato agli obblighi statutari e per qualunque altro grave motivo. Il Socio dimissionario, cessato o escluso, è tenuto ad effettuare il versamento delle quote e dei contributi ancora dovuti sino alla scadenza dell'anno in cui si verificano le dimissioni o la cessazione o l'esclusione. 

7) Sono Organi dell'Associazione: 
a) L'Assemblea dei Soci; 
b) Il Consiglio Direttivo; 
c) Il Presidente. Le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo quanto previsto al punto 12e) del presente statuto in relazione alla funzione di Segretario. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Possono far parte degli Organi dell'Associazione e partecipare alle Assemblee con diritto di voto i soci o soggetti da essi delegati. Alle Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, esperti o consulenti. 

8) L'Assemblea è costituita dai Soci ed è ammessa la delega, solo se conferita ad altri Soci. Le Assemblee sono convocate dal Presidente. Possono essere anche convocate per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da un terzo dei Soci rivolta al Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Presidente o da un suo incaricato mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ai Soci, al loro domicilio quale notificato all'Associazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito. Le relative comunicazioni devono pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente. Ogni Socio ha diritto a un voto. Sarà redatto verbale a cura del Segretario dell'Associazione o da altra persona designata a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà sottoscritto dal Presidente e da colui che assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea. Le Assemblee sono validamente costituite - in prima convocazione - con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei Soci; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci. Le delibere dell'assemblea sono assunte a maggioranza dei voti presenti. Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. 

9) I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria quando sia convocata ai sensi dell'art. 8 del presente statuto e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Spettano all'Assemblea Ordinaria le seguenti funzioni: 
a) nomina del Consiglio Direttivo; 
b) delibera sull'esclusione e cessazione dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente statuto; 
c) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo; 
d) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno. 

10) Spettano all'Assemblea Straordinaria le seguenti funzioni: 
a) delibera sulle modifiche dello statuto; 
b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune. 

11) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, i quali sono rieleggibili. Le relative cariche hanno la durata di due anni, oltre ai tempi tecnici necessari per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e la nomina del nuovo Consiglio, ai sensi dell’art. 9 del presente statuto. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un membro elettivo del Consiglio, quest'ultimo potrà cooptare un altro socio che durerà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno due suoi membri. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica o comunicazione telefonica almeno due giorni prima della data della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

12) Al Consiglio Direttivo compete: 
a) Ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione e gestione dell'Associazione per il conseguimento dei fini associativi, fra cui la predisposizione e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, esclusi solo gli atti riservati all'Assemblea; 
b) La delibera sull'ammontare delle quote associative e dei contributi, che vanno determinati annualmente secondo le necessità; 
c) La delibera sulle domande di ammissione all'Associazione. 
d) La nomina del Presidente. 
e) La nomina del segretario dell'Associazione, anche non Socio, per coadiuvare il Presidente. La funzione di Segretario può essere retribuita nel solo caso in cui il soggetto designato a svolgerla non sia Socio dell'Associazione. In quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto. Il Segretario cura la tenuta dei documenti concernenti la vita dell’Associazione presso la sede della stessa (deliberazioni, convocazioni, bilanci, rendiconti, ecc.), ove possono essere visionati dai Soci o da loro delegati. 
f) La nomina di consulenti ed esperti. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a conferire procure a terzi per determinati atti o categorie di atti. 

13) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dà impulso e coordina l'attività della stessa e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, che può anche delegare a uno o più membri del Consiglio. 

14) Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote annuali, dai contributi necessari per l'attività della stessa e dai beni acquistati con i contributi stessi, da eventuali proventi di altra natura. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno, in concomitanza con la presentazione del bilancio preventivo, l'ammontare delle singole fasce di quote e contributi. Eventuali eccedenze attive saranno accantonate in un fondo che l'Associazione potrà utilizzare a copertura di spese di carattere straordinario e in relazione all'organizzazione e/o alla partecipazione dell'Associazione medesima a congressi, convegni, seminari o ad altre attività inerenti i fini associativi. E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve, avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione. L'anno sociale coincide con l'anno solare. 

15) Quando l'assemblea straordinaria deliberi sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto verrà nominato un liquidatore che provvederà a devolvere l’eventuale fondo residuo a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle dell’ASMI, ovvero a fini di pubblica utilità, escluso qualsiasi riparto fra i Soci. 

16) Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

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